Disciplina tempi di attesa al carico e allo scarico

28.03.2011
Disciplina tempi di attesa al carico e allo scarico

 

Con la firma da parte del Direttore Generale della Direzione per il trasporto stradale e l’intermodalità, Dott. Enrico Finocchi, del Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011 (D.D.) sui tempi di attesa che precedono le operazioni di carico e scarico della merce, viene finalmente attuato uno dei punti principali oggetto della vertenza con il Governo nell’estate scorsa, che aveva determinato l’introduzione nel D.lgvo 286/2005 dell’art. 6 bis (disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia), attraverso la Legge n. 127 del 4 Agosto 2010.

 

La norma prevede che sia per i contratti scritti che per quelli non scritti stipulati ai sensi del citato D.lgvo 286, le attese prima del carico e dello scarico della merce non possono oltrepassare le due ore per ognuna di queste operazioni; superata questa franchigia, il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo, alla cui quantificazione provvederà a breve l’Osservatorio per l’autotrasporto istituito presso la Consulta, tenuto conto del costo orario del lavoro e del fermo del veicolo; a sua volta, il committente che ha pagato, ha diritto di rivalersi nel confronti dell’effettivo responsabile del ritardo.

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