Applicazione Costi Minimi ai contratti scritti

13.06.2011
Applicazione Costi Minimi  ai contratti scritti

 

Così come previsto dai commi 4, 4 bis dell’art. 83 bis, Legge 133/2008 e successive modificazioni, entrano pienamente in vigore oggi, 13 GIUGNO 2011, i costi minimi di esercizio, anche sui servizi di autotrasporto effettuati a seguito di un contratto redatto informa scritta (ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 286/2005).

Ciò significa, che se anche un vettore ha stipulato un contratto in forma scritta con il proprio committente negoziando liberamente la tariffa dei servizi, quest’ultima non può più essere di importo inferiore ai costi minimi di esercizio pubblicati mensilmente dal Ministero dei Trasporti. Si informa inoltre, che gli accordi volontari di settore, tra le organizzazioni associative di vettori e committenti, con i quali si potevano derogare le disposizioni di legge, alla data del 12 maggio (termine normato dalla Legge 127/2010) non sono stati conclusi, e nemmeno sono stati resi pubblici i dati dell’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto in seno alla Consulta (termine 12 giugno 2011).

A seguito di quanto sopra esposto si rammenta che, la mancata applicazione di quanto disposto dalla normativa, comporta la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.